Lo statuto

 

STATUTO CARITAS DIOCESANA SAN SEVERO

Art. 1 – La Caritas Diocesana è l’organismo istituito dal Vescovo per favorire l’attuazione del precetto evangelico della Carità nella Comunità Diocesana e nelle singole comunità parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di disagio.

Art. 2 – In particolare la Caritas diocesana persegue questi scopi:

a) sensibilizzare la Chiesa locale, le parrocchie e i singoli cristiani: 1) al dovere della Carità verso il prossimo in situazioni di disagio;

2) alla necessità di rispondere ad idonee attività caritative;

b) coordinare le iniziative caritative e assistenziali sul piano diocesano e parrocchiale, con particolare riferimento ai gruppi spontanei di volontariato;

c) studiare i bisogni presenti nella comunità diocesana e parrocchiale per cooperare ad un programma pastorale unitario;

d) favorire iniziative di promozione umana e sociale;

e) curare la formazione del personale che si dedica alle opere assistenziali e caritative;

f) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

g) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo con aiuti economici e prestazioni di servizio, possibilmente in formule ed iniziative stabili.

Art. 3 – La Caritas Diocesana opera in armonia con gli indirizzi e i programmi pastorali della Chiesa locale e con gli indirizzi generali della Caritas Italiana, in una comune prospettiva di soluzione di problemi.

Art. 4 – Gli organi della Caritas sono:

– il Presidente;

– il Consiglio direttivo;

– il Direttore;

– la Consulta.

Art. 5 – La Caritas diocesana è retta da un Consiglio di 12 membri nominati dal Vescovo tra i responsabili dei vari settori operativi. Costoro, sacerdoti, religiosi e fedeli-laici devono avere particolare competenza, esperienza e disponibilità per collaborare efficacemente alle attività della Caritas.

Art. 6 – Il Consiglio:

a) coadiuva il Direttore nell’assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;

b) redige i programmi di attività ed il bilancio da sottoporre all’approvazione del Vescovo;

c) collabora all’attuazione dei programmi formulati attraverso un’articolata distribuzione dei compiti;

d) propone all’Ordinario la nomina del Direttore e del Segretario per i servizi tecnici ed amministrativi.

Art. 7 – Il Presidente è il Vescovo o una persona che egli nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore:

a) rappresenta legalmente la Caritas;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Diocesano e ne attua le deliberazioni;

c) in caso di urgenza e di necessità, adotta i provvedimenti di competenza i quali devono essere comunicati al Consiglio nella prima riunione;

d) partecipa, per i compiti di sua pertinenza, agli incontri del Consiglio Presbiterale (se sacerdote) e pastorale;

e) può delegare parti delle sue attribuzioni al Vice Direttore.

Art. 8 – Il Consiglio si riunisce di regola ogni quattro mesi, sia nella sede sociale che altrove; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri. La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Direttore con la lettera da recapitare a ciascun consigliere cinque giorni prima di quello fissato per la riunione unitamente all’ordine del giorno, e, in casi di urgenza, con telegramma o telefono, almeno due giorni prima.

Art. 9 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità di voti, ha prevalenza la decisione a cui accede il Direttore o, in sua assenza, il Vice Direttore.

Art. 10 – Le cariche della Caritas Diocesana sono gratuite; durano 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 11– Il Consiglio della Caritas è affiancato da una Consulta, costituita dai rappresentanti delle Caritas parrocchiali e da tutte le istituzioni caritative ed assistenziali della Diocesi, allo scopo di coordinare le iniziative, di collaborare negli interventi, di formare ed aggiornare il personale, di perfezionare le istituzioni e le tecniche di lavoro. La Consulta è convocata e presieduta dall’Ordinario Diocesano almeno una volta all’anno.

Art 12 – La Caritas Diocesana trae i mezzi economici, per il raggiungimento dei fini statutari, da:

a) fondi derivati dall’invio di quote da parte della C.E.I. “8 per mille”;

b) offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune (campagna di avvento e quaresima, giornata diocesana, treno della carità ecc.);

c) raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;

d) eventuali donazioni o oblazioni da parte di Enti e di privati.

Art. 13 – La Caritas diocesana non gestisce opere assistenziali in modo permanente, ma ne promuove la istituzione, lasciandone la gestione ad apposite strutture diocesane, con propria autonomia e responsabilità amministrativa di cui devono render conto alla Caritas diocesana stessa.

Art. 14 – I mezzi raccolti dalla Caritas diocesana saranno destinati a costituire un fondo di solidarietà con il quale intervenire sul piano diocesano e parrocchiale per l’aiuto reciproco e gli interventi di emergenza

Art. 15 – Gli interventi finanziari di una certa consistenza dovranno essere deliberati ed approvati dal Consiglio e programmati per tempo.

Gli interventi urgenti, su proposta documentata del Direttore a cui ogni richiesta va inoltrata, saranno approvati dal Consiglio nell’ambito delle disponibilità finanziarie esistenti al momento. Per acquisto o vendita di beni immobili è necessario il parere e/o consenso dei Vicari Episcopali, del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 16 – I bilanci annuali saranno resi di pubblico dominio per dovere di gratitudine nei confronti di chi offre. Saranno accompagnati da analitica ed esauriente relazione sugli interventi effettuati, indicandone le ragioni, le modalità e i fini proposti e conseguiti.

Art. 17 – L’estinzione della Caritas Diocesana potrà essere decisa dall’Ordinario diocesano quando, sentito il parere del Consiglio direttivo della Caritas diocesana, Presbiterale e Pastorale, non ne ravvisi più l’utilità per il bene della diocesi.

Art. 18 – L’Ordinario, nel decreto di estinzione, dispone anche la devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altre istituzioni o attività della Diocesi.

Art. 19 – Sullo schema della Caritas Diocesana e con il suo intervento, se necessario, si costituiscono le Caritas Parrocchiali, per le comunità più grandi e Caritas interparrocchiali per centri più piccoli.

Art. 20 – Le Caritas Parrocchiali sono obbligatorie, nella forma su indicata, e non “ad libitum” del parroco “pro tempore”. Il Direttore diocesano spronerà alla costituzione di tale organismo di collaborazione, ove non esistesse ancora.